CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA terza sezione civile Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Aponte, presidente rel.; dott. Manuela Velotti, consigliere; dott. Luciano Varotti, consigliere; nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 509/2022 promosso da: 1. Anzante Lucia (c.f. NZNLCU63S671129D) residente in Lesignano De' Bagni (PR), via Fusana n. 31; 2. Apriceno Pierfrancesco (c.f.PRCPFR79A22L452E) residente in Noceto (PR), via Papa Giovanni Paolo n. 1; 3. Ariano Antonio (RNANTN68S19F924A) residente in Marzano di Noia, via Giovanni XXIII n. 20; 4. Ballerini Andrea (c.f. BLLNDR69S20A496U) residente a Parma, via Lanfranchi Paride e Bruno n. 10; 5. Barletta Alfonso (c.f. BRLLNS70P09E335I) residente a Fontevivo (PR), via Strada Nuova n. 53; 6. Bettini Andrea (c.f. BTTNDR73R06L182H) residente in Sant'Ilario D'Enza, via Arturo Toscanini n. 1/G; 7. Bianchi Vittorio (c.f. BNCVTR71B20C279W) residente a Parma, via Gambara Lodovico n. 8; 8. Bochicchio Vito, (c.f. BCHVTI72E15G942K) residente in Potenza (PZ), via Chiangali n. 39; 9. Bolognini Fabio Antonio (c.f. BLGFNT73C11B936G) residente a Traversetolo (PR), via Argini n. 6; 10. Bonghi Salvatore (c.f. BNGSVTZ4R10Z112H) residente a Parma, via Milano n. 16, 11. Botta Alfonso (c.f. BTTLNS83A07B71SY) residente a Boretto (RE), via Pietro Ghizzardi n. 5-7; 12. Bruno Antonio (c.f. BRNNTN82H18A783L) residente in Parma Str. Burla n. 57; 13. Buonopane Salvatore nato a Caserta (CE) l'8 agosto 1983 (c.f. BNPSVT83M08B963B) residente in Noceto (PR), via Ospedaletto n. 30; 14. Busani Monica (c.f. BSNMNC71S59I153S) residente in Parma, via De Filippo Eduardo; 15. Butera Nicolo' (c.f. BTRNCL70R22L331F) residente in Parma, via Zaccagnini Benigno n. 4; 16. Butera Lorenzo (c.f. BTRLNZ58M31I533A) residente in Parma Str. Benedetta n. 16; 17. Calamonieri Fabio (c.f. CLMFBA81T28F158T) residente in Rodi Milici, via Serro Vigna n. 18; 18. Capezzuto Nicola (c.f. CPZNCL75E28F839Q) residente a Villaricca (NA), via Consolare Campana n. 293; 19. Capozza Gianni (c.f. CPZGNN82M22A783E) residente in Pesco Sannita, via Cavoto n. 29; 20. Catera Giulio (c.f. CTRGLI77M05C002J) residente in Parma, via De Filippo n. 2; 21. Chiovaro Francesco Paolo (c.f. CHVFNC72H08G273Z) residente a Colorno (PR) via Mons. A. Pasini n.11; 22. Cicci Giulio Gabriele (c.f. CCCGGB70B26Z133Z) domiciliato a Barisciano in Str. Provinciale n. 38 (AQ); 23. Cipullo Pasquale (c.f. CPLPQL72M191234K) residente a Noceto (PR) piazza Giovanni Lunardi n. 9; 24. Colone Davide (c.f CLNDVD81E03A509S) residente in Roma, via A. Lupo n. 19; 25. Colucci Vincenzo (c.f. CLCVCN76R02F839O) residente a Medesano (PR) Ramiola - via G. Falcone n.16; 26. Confessore Giuseppe (c.f. CNFGPP82M07I438U) residente in Noceto p.zza G. Lunardi n. 3; 27. Conte Biagio Marco (c.f. CNTBMR75E13Z133M) residente a Parma str. Burla n. 61; 28. Contestabile Antonio (c.f. CNTNTN69C19F352P) residente a Castel Volturno (CE), via S. Maria della CI; 29. Cosmo Mario (c.f. CSMMRA62C27A048W) residente in Brescello, via S. Allende n. 1; 30. D'Agnone Carmela (c.f. DGNCML79A51D643V) residente a Foggia, via Vico Cibele n. 16, 31. D'Argenio Luca (c.f. DRGLCU69T23A509A) residente a Langhirano (PR), via Fanti D'Italia n. 74; 32. D'Auria Aniello (c.f. DRANLL80L16C129N) residente in Milano, via Segneri Paolo n. 9; 33. Daidone Vincenzo (c.f. DDNVCN74A27D423B) residente in sala Baganza p.zza della Pace n. 9; 34. De Luca Alfredo (c.f. DLCLRD77B20C034J) residente a Sant'Ilario (RE), via Antonio Granisci n.30/b; 35. De Salvia Salvatore (c.f. DSLSVT73E06E885I) residente a Sorbolo (PR), via XXIV Maggio n.16; 36. Dellapina Simone (c.f. DLLSMN76A23G337H) residente a Felino - S. Michele Tiorre (PR), via Biagio Geroli n. 2 i.2; 37. Di Grado Marcello (c.f. DGRMCL81H02C361C) residente in Cava dei Tirreni, via G. Palmieri n. 5; 38. Di Punzio Giuseppe (c.f. DPNGPP74A02D761P) residente a Sant'Ilaria D'Enza, via G. Matteotti n. 51; 39. Di Napoli Nicola (c.f. DNPNCL71L24L049S) residente a Torrile (PR), via Simonini A. n. 13; 40. Di Pasqua Alberto (c.f. DPSLRT69R23E716U) residente a Colorno (PR), via Maria Luigia n. 4; 41. Di Sabato Nicola (c.f. DSBNCL72BU2L049L) residente a Parma str. Burla n. 57; 42. Di Vittorio Roberto (c.f. DVTRRT71L16A488E) residente a Sorbolo (PR), via Venezia n. 32; 43. Ferrara Mario (c.f. FRRMRA64P16L802B) residente in Verzino, via S. Francesco n. 20; 44. Ferretti Vito (c.f. FRRVTI77A09L103P) residente a Brescello (RE) Viott. Dei Bacchi n. 30/b; 45. Ferriero Antonio (c.f. FRRNTN81R20A512Y) residente a Parma str. Burla n. 59; 46. Ficorilli Antonio (c.f. FCRNTN68B01Z700Z) residente in Sorbolo, via XXIV Maggio; 47. Fiorillo Salvatore (c.f. FRLSVT66C07L070O) residente a Parma s.lo Spagnoli Arnaldo n. 4; 48. Fontana Piero (c.f. FNTPRI72R31E882H) residente a Parma str. Chiesa di Baganzola n. 31; 49. Frascino Marsio (CS) il 28 novembre 1974 (c.f. FRSMRS74S28C002M) residente a Castrovillari, via Schiavello n. 27/A; 50. Gabriele Carlo (c.f. GBRCRL67P18D643P) residente a Parma v.le dei Mille n. 22; 51. Gadaleta Vincenzo (c.f. GDLVCN67D14A662W) residente in Parma S.lo Falstaff n. 9; 52. Galloni Gabriele (c.f. GLLGRL77A25G337Y) residente in Felino, via Giorgio Perlasca n. 5; 53. Gennari Matteo (c.f. GNMMTT74R19G337V) residente in Parma, via Anna Frank n. 2; 54. Genovese Daniele (c.f. GNVDNL80C30G942G) residente in Collecchio, via Caduti del Lavoro n. 5; 55. Giacomantuono Leonardo (c.f. GCMLRDD75C21G596F) residente a Ascoli Piceno, via Ionio n. 8, 56. Giannelli Marianna (c.f. GNNMNN77C55B963T) residente a Sant'Ilario D'Enza (RE), via Antonio Granisci n. 30/B; 57. Gira Luca (c.f. GRILCU71H22D863I) residente a Collecchio (PR), via Ripa-Gaiano n.37; 58. Ielapi Pasquale (c.f. LPIPQL81C14M208L) residente in Noceto (PR), via Ospidaletto n. 30; 59. Isaia Giro (c.f. SIACRI75A01C129J) residente a Parma, via E. Ughi n. 16; 60. Izzi Lorenzo (c.f. ZZILNZ60E18E885D) residente a Parma str. Burla n. 59; 61. Izzo Angelo (c.f. ZZINGL66T29A294P) residente a Parma strada Burla n. 57; 62. La Cecilia Costantino (c.f. LCCCTN76L01D643S) residente a Foggia, via Angiolullo n. 19; 63. Lauro Fabrizio (c.f. LRAFRZ71D01A577S) residente a Parma str. Del Paullo n. 40; 64. Leone Roberto (c.f. LNERRT81R12A783G) residente a Benevento C.da Montecalvo n. 116; 65. Lisanti Vito Antonio (c.f. LSNVNT75H15F052P) residente a Matera, via dei Messapi n. 29; 66. Longobardi Salvatore (c.f. LNGSVT81L27F839O) residente a Brescello (RE), via Pirandello n. 27/b; 67. Maiellaro Massimo, (c.f. MLLMSM71H27H703Y) residente in Sorbolo (PR) str. selle Orsoline n. 59/A; 68. Maiorisi Errico (c.f. MRSRRC74L11B963F residente a Parma, via A. Moro n. 4; 69. Martinucci Valentina (c.f. MRTVNT75C62C847H) residente in San Giminiano, via G. Matteotti n. 11; 70. Massimo Candida, (c.f. MSSCDD76P47A512W) residente in Colorno (PR), via Allende n. 2; 71. Mazza Giovanni (c.f. MZZGNN73B05A064Y) residente a Parma s.lo Spagnoli Arnaldo n. 4; 72. Mellone Andrea Leo (c.f. MLLNRL75R29Z112T) residente a Parma str. Benedetta n. 22; 73. Mongelli Michele (c.f. MNGMHL71C28F052Q) residente a Colorno (PR) p.le Torrile n. 12; 74. Montanaro Pasquale (c.f. MNTPQL71A06F839D) residente a Parma, via De Filippo Eduardo Peppino e Titina n. 7; 75. Musto Francesco (c.f. MSTFNC80L20A512S) residente a Noceto (PR), via Ospedaletto n. 28; 76. Neri Gianfranco (c.f. NREGFR70S03I804Y) residente in Parma str. Burla n. 57; 77. Novara Francesco (c.f. NVRFNC67E28D423T) residente a Parma p.le Pablo n. 23; 78. Paglialonga Giovanni (c.f. PGLGNN77T16D708P) residente in Parma str. Burla n. 59; 79. Palumbo Massimo (c.f. PLMMSM71B10D643N) residente a Torrile (PR), via G. Ulivi n. 8; 80. Pascale Simone (c.f. PSCSMN83O30A509M) residente in Monteforte (AV), via Taverna n. 6; 81. Perrone Luigi (c.f. PRRLGU72M10A669Z) residente a Collecchio (PR) stradello Braia n. 4 i.20; 82. Pieri Mauro (c.f. PRIMRA81A26D653X) residente a Foligno, via della Torre n. 1; 83. Piliu Roberto (c.f. PLIRRT70L30I452Z) residente a Torrile (PR), via Simonini A. n. 13; 84. Portincasa Vincenzo (c.f. PRTVCN70C05B716M) residente in Parma, via Zaccagnini n. 6; 85. Pugliese Matteo Graziano (c.f. PGLMTG70C13C975O) residente a Parma, via Venezia n. 62; 86. Quaranta Antonio (c.f. QRNNTN82C05E205O) residente a Parma str. Burla n. 57; 87. Racioppoli Giuseppe (c.f. RCPGPP84H04I234H) residente in Parma str. Burla n. 57; 88. Randazzo Davide (c.f. RNDDVD73A14C351L) residente in Parma str. Burla n. 57; 89. Ranieri Aldo (c.f. RNRLDA74T31L245O) residente a Parma, via Zaccagnini Benigno n. 4; 90. Ricciardi Gian Paolo (c.f. RCCGPL70M18Z133V) residente a Parma, via Paradigna n. 62; 91. Riccio Carmine (c.f. RCCCMN66A221485L) residente in Parma str. Burla n. 59; 92. Ripaldini Maurizio (c.f. RPLMRZ73D28A783W) residente in Parma, via Sarata Giuseppe n. 25; 93. Rispoli Luigi (c.f. RSPLGU72H02Z1 12R) residente a Sorbolo (PR), via Nino Bixio n.5; 94. Rizzari Angela (c.f. RZZNGL79L44F158L) residente in Parma, via Passo della Colla n. 2; 95. Rizzuto Umberto (c.f. RZZMRT81M02M208S) residente a Parma s.lo A. Spagnoli n. 4; 96. Romanino Marco Alessandro (c.f. RMNMCL70R26B429N) residente in Sommatino c.so Umberto I n. 95; 97. Ruffo Raffaele (c.f. RFFRFL71S30E173P) residente in Brescello, via Roma 19; 98. Ruffolo Fabio (c.f. RFFFBA71R09D086B) residente in Parma p.le Pablo n. 23; 99. Scialo' Crescenzo (c.f. SLCCSC71L01A024Q) residente in Noceto, via Papa Giovanni I n. 1; 100. Severino Francesco (c.f. SVRFNC81M12L245P) residente a Parma str. Burla n. 57; 101. Sforza Massimo (c.f. SFRMSM70L02D643M) residente a Brescello(RE), via Giovanni Boccaccio n. 8; 102. Sibilio Leonardo (c.f. SBLLRD69B23D508D) residente a Torrile (PR), via Grassi L. Rivarolo n. 24; 103. Tallerico Giovanni Rocco (TLLGNN62P10L134J) residente in Parma, via Sassari n. 6; 104. Tirritto Antonino (c.f. TRRNNN69S17H778V) residente in Parma str. Baganzola n. 150; 105. Toscani Gennaro (c.f. TSCGNR73B20L103R) residente a Sorbolo (PR), via delle Rimembranze n. 11; 106. Tranzillo Daniele (c.f. TRNDNL76H23H431X) residente in Parma, via Oliva don Walter n. 27; 107. Ubaldi Lara (c.f. BLDLRA75A50G337V) residente a Noceto (PR), via G. Paolo II 3/A; 108. Ucciardo Gaetano (c.f. CCRGTN69R27F943G) residente a Noceto (PR), via A. Sasenna n. 8; 109. Ursitti Giuseppe Massimo (c.f. RSTGPP66M11E716L) residente a Torrile (PR), via G. Ulivi n. 8; 110. Valentini Marialuisa (c.f. VLNMLS54M48L103V) residente a Parma, via Emilia Est n. 202; 111. Vasapollo Vincenzo (c.f. VSPVCN65M06D236T) residente a Felino - S. Michele Tiorre (PR), via Dante Alighieri n. 77/1; 112. Ventura Luciano (VNTLCN67S06G178R) residente in Parma, via Paradigna n. 62; 113. Vescuso Andrea (c.f. VSCNDR65H21B860G) residente a Montecchio Emilia (RE), via Strada Valle n. 5; 114. Vitti Fulvia (cf. VTTFLV87S47E472B) residente in Monte San Biagio (LT), via Madonna Mercede n. 10/B; 115. Volpe Giuseppe (c.f. VLPGPP62E08E246R) residente a Parma str. Burla n. 59; 116. Vurro Massimiliano (c.f. VRRMSM69L02A662A) residente a Parma, via Portillia Andrea n. 20; 117. Zanda Giampaolo 65 (c.f. ZNDGPL65T02D287F) residente a Parma str. Burla n. 59, tutti rappresentati e difesi nella procedura in oggetto dall'avv. Giammassimo Forlini (c.f. FRLGMS75A16D150U - fax 05211622142) del foro di Parma, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC avvgiammassimoforlini@cnfpec.it opponenti contro Ministero dell'economia e delle finanze (c.f. 80415740580) in persona del Ministro pro-tempore domiciliato ex lege in Bologna, via G. Reni n. 4, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna resistente non costituito deliberando a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente Ordinanza 1. I ricorrenti indicati in epigrafe, agenti di polizia penitenziaria, hanno proposto opposizione contro il decreto con il quale questa Corte, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, e art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89/2001, la domanda di equa riparazione per la durata eccessiva di un procedimento amministrativo (avente per oggetto azione di accertamento e declaratoria del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, e conseguente condanna del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per attivita' lavorativa prestata nel giorno di riposo settimanale non recuperato), pendente da oltre otto anni tra il primo grado e quello di appello (il procedimento promosso davanti al Tribunale amministrativo regionale di Parma con ricorso 19 marzo 2014 e' stato definito in primo grado con sentenza 22 febbraio 2015; l'appello, proposto al Consiglio di Stato il 7 ottobre 2015, e' tutt'ora pendente nonostante la proposizione di istanza di prelievo in data 20 luglio 2017 e istanza di fissazione di udienza in data 7/7/2021), per non essere stata proposta «...l'istanza di prelievo ex art. 71, comma 2, CPA almeno sei mesi prima dei termini di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001 ossia nei due anni per il secondo grado: quindi nel caso concreto entro un anno e sei mesi dal 7 ottobre 2015». 2. Gli opponenti lamentano che il provvedimento impugnato abbia fatto applicazione di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale (richiamano Corte Costituzionale n. 88/2018, Corte Costituzionale n. 34/2019 e, da ultimo, Corte Costituzionale n. 175/2021) e, come tali, definitivamente espulse dal nostro ordinamento giuridico. Deducono, inoltre, che comunque il giudice avrebbe dovuto adottare un'interpretazione adeguatrice della norma interna contrastante con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e quindi ritenere ammissibile la domanda anche se non preceduta dalla proposizione di istanza di prelievo nel termine previsto dall'art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89/2001 (trattandosi di «rimedio preventivo» privo di effettivita' in quanto inidoneo a velocizzare la decisione). 3. Osserva la Corte che, come rilevato dal primo giudice, il processo presupposto, alla data del 31 ottobre 2016, non eccedeva il termine di ragionevole durata, ne', a quella data, era stato assunto in decisione davanti al Consiglio di Stato. Nella fattispecie sono pertanto applicabili gli articoli 1-ter, comma 3 (secondo cui «nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis») e 2, comma 1, della legge n. 89/2001 («E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art. 1-ter»). Non ricorrono, infatti, le ipotesi previste dalla norma transitoria di cui all'art. 6, comma 2-bis, e 6, comma 2-ter, della legge n. 89 /2001 (e pertanto non e' in discussione l'applicabilita' della norma di cui all'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 34/3019). 4. Le norme applicabili al caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, non sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. 4.1 Il giudice delle leggi, con la sentenza 30 luglio 2021, n. 175, ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208». Con tale decisione, dunque, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della disciplina legislativa in forza della quale la mancata presentazione dell'istanza di accelerazione nel processo penale comporta la inammissibilita' della domanda di equa riparazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89/2001. 4.2 Per quanto riguarda il processo amministrativo, la Corte costituzionale, con sentenza del 6 marzo 2019, n. 34, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Costituzione, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - l'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo. n. 104 del 2010 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), n. 6), del decreto legislativo. n. 195 del 2011, che prevede l'improponibilita' della domanda di equa riparazione se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, non e' stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., ne' con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione. Tale pronuncia riguarda, pertanto, una norma (che prevedeva quale condizione di proponibilita' della domanda di equa riparazione la presentazione dell'istanza di prelievo) diversa da quella (introdotta con la legge n. 208/2015), applicabile nel presente procedimento, che condiziona (non gia' la proponibilita', ma) l'ammissibilita' della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata dei processi amministrativi all'intervenuta proposizione del «rimedio preventivo» dell'istanza di prelievo «almeno sei mesi prima» della scadenza del termine di ragionevole durata del processo, in tal modo ponendo un onere di diligenza a carico della parte chiamata a cooperare con il giudice al fine di evitare il superamento del termine di ragionevole durata. 5. Cio' posto, il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, in riferimento all'art. 1-ter, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 88, nella parte in cui comporta l'inammissibilita' della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un procedimento amministrativo nel caso di mancata presentazione di istanza di prelievo almeno sei mesi prima che siano trascorsi termini ragionevoli di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001) per contrasto con l'art. 117, primo comma, Costituzione in relazione agli articoli 6, paragrafo 1 (diritto a un equo processo), e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (diritto a un ricorso effettivo «Ogni persona i cui diritti e le cui liberta' riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro fitnzioni ufficiali»). 6. La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante posto che da quanto in precedenza osservato circa l'applicabilita' alla fattispecie delle norme della cui legittimita' si dubita emerge che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione. 7. Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, deve richiamarsi quanto osservato dalla Corte Costituzione (e dalla Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri ed altri c. Italia) in ordine all'istanza di prelievo alla cui formulazione l'art. 54 del decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 subordinava la proponibilita' della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo amministrativo, essendo analogo il meccanismo al quale e' subordinata la condizione di ammissibilita' prevista dalle norme che dovrebbero trovare applicazione nel presente procedimento (e che sono state applicate dalla Corte, in composizione monocratica, con il decreto oggetto di opposizione). 7.1 Va considerato, in particolare, che secondo la costante giurisprudenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se effettivi e, cioe', nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c. Italia). 7.2 La presentazione di istanza di prelievo, per contro, non puo' essere considerata rimedio «effettivo». Come osservato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 88/2018 (che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89/2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto) e n. 34/2019, mentre per la giurisprudenza europea il rimedio interno deve garantire la durata ragionevole del giudizio (o l'adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale) ed il rimedio preventivo puo' considerarsi tale solo se efficacemente sollecitatorio, l'istanza di prelievo ora prevista dall'art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo non costituisce un adempimento necessario, ma una mera facolta' del ricorrente (la norma prevede che la parte «puo'» segnalare al giudice l'urgenza del ricorso) con effetto puramente dichiarativo di un interesse gia' incardinato nel processo e di mera «prenotazione della decisione» che puo' comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio, risolvendosi in un adempimento formale rispetto alla cui violazione la sanzione di inammissibilita' della domanda di indennizzo non risulta in sintonia con l'obiettivo del contenimento della durata del processo ne' con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata. In altri termini, la presentazione dell'istanza di prelievo (come, del resto, reso evidente dall'iter del procedimento della cui eccessiva durata si dolgono i ricorrenti) non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo (ai sensi dell'art. 71-bis CPA, a seguito della presentazione dell'istanza di prelievo il giudice «puo'» definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, ma non e' obbligato a adottare tale strumento processuale), non incide sull'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti e non costituisce, percio', uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire effettivamente l'ulteriore protrarsi del processo. In altre parole, le norme in questione subordinano l'equa riparazione ad un adempimento che non e' funzionale alla progressione del giudizio piu' di quanto lo sia la semplice istanza di fissazione dell'udienza, essendo dovuta nell'un caso come nell'altro la risposta giurisdizionale fino al limite della perenzione, ne' alla contrazione dei tempi di definizione, ma integra uno strumento di pura prenotazione dell'indennizzo tramite una sovrabbondante dichiarazione di interesse alla decisione. 7.3 Va infine considerato che, avuto riguardo al tenore letterale, non e' possibile un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme in questione che non si traduca nella loro sostanziale e intera disapplicazione.